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Decreto legislativo
31 marzo 1998, n. 112
CONFERIMENTO DI FUNZIONI E COMPITI
AMMINISTRATIVI DELLO STATO ALLE REGIONI ED AGLI ENTI LOCALI, IN ATTUAZIONE
DEL CAPO I DELLA LEGGE 15 MARZO 1977, N. 59 - CAPO IV: CONFERIMENTI AI
COMUNI E SPORTELLO UNICO PER LE ATTIVITÀ PRODUTTIVE
Art. 23
Conferimento di funzioni ai comuni.
1. Sono attribuite ai comuni le funzioni
amministrative concernenti la realizzazione, l'ampliamento, la cessazione,
la riattivazione, la localizzazione e la rilocalizzazione di impianti produttivi,
ivi incluso il rilascio delle concessioni o autorizzazioni edilizie.
2. Nell'ambito delle funzioni conferite
in materia di industria dall'articolo 19, le regioni provvedono, nella
propria autonomia organizzativa e finanziaria, anche attraverso le province,
al coordinamento e al miglioramento dei servizi e dell'assistenza alle
imprese, con particolare riferimento alla localizzazione ed alla autorizzazione
degli impianti produttivi e alla creazione di aree industriali. L'assistenza
consiste, in particolare, nella raccolta e diffusione, anche in via telematica,
delle informazioni concernenti l'insediamento e lo svolgimento delle attività
produttive nel territorio regionale, con particolare riferimento alle normative
applicabili, agli strumenti agevolativi e all'attività delle unità
organizzative di cui all'articolo 24, nonché nella raccolta e diffusione
delle informazioni concernenti gli strumenti di agevolazione contributiva
e fiscale a favore dell'occupazione dei lavoratori dipendenti e del lavoro
autonomo.
3. Le funzioni di assistenza sono
esercitate prioritariamente attraverso gli sportelli unici per le attività
produttive.
Art. 24
Principi organizzativi per l'esercizio
delle funzioni
amministrative in materia di insediamenti
produttivi
1. Ogni comune esercita, singolarmente
o in forma associata, anche con altri enti locali, le funzioni di cui all'articolo
23, assicurando che un'unica struttura sia responsabile dell'intero procedimento.
2. Presso la struttura è istituito
uno sportello unico al fine di garantire a tutti gli interessati l'accesso,
anche in via telematica, al proprio archivio informatico contenente i dati
concernenti le domande di autorizzazione e il relativo iter procedurale,
gli adempimenti necessari per le procedure autorizzatorie, nonché
tutte le inforazioni disponibili a livello regionale, ivi comprese quelle
concernenti le attìvità promozionali, che dovranno essere
fornite in modo coordinato.
3. 1 comuni possono stipulare convenzioni
con le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura per la
realizzazione dello sportello unico.
4. Ai fini di cui al presente articolo,
gli enti locali possono avvalersi, nelle forme concordate, di altre amministrazioni
ed enti pubblici, cui possono anche essere affidati singoli atti istruttori
del procedimento.
5. Laddove siano stipulati patti
territoriali o contratti d'area, l'accordo tra gli enti locali coinvolti
può prevedere che la gestione dello sportello unico sia attribuita
al soggetto pubblico responsabile del patto o del contratto.
Art. 25
Procedimento
1. Il procedimento amministrativo
in materia di autorizzazione all'insediamento di attività produttive
è unico. L'istruttoria ha per oggetto in particolare i profi1i urbanistici,
sanitari, della tutela ambientale e della sicurezza.
2. Il procedimento, disciplinato
con uno o più regolamenti ai sensi dell'articolo 20, comma 8, della
legge 5 marzo 1997, n. 59, si ispira ai seguenti principi:
a) istituzione di uno sportello
unico presso la struttura organizzativa e individuazione del responsabile
del procedimento;
b) trasparenza delle procedure e
apertura del procedimento alle osservazioni dei soggetti portatori di interessi
diffusi;
c) facoltà per l'interessato
di ricorrere all'autocertificazione per l'attestazione, sotto la propria
responsabilità, della conformità del progetto alle singole
prerizioni delle norme vigenti;
d) facoltà per l'interessato,
inutilmente decorsi i termini per il rilascio degli atti di assenso previsti,
di utilizzare l'impianto in conformità alle autocertificazioni prodotte,
previa valutazione favorevole dì patto ambientale, ove prevista
dalle norme vigenti e ché abbia ottenuto la concessione edilizia;
e) previsione dell'obbligo della
riduzione in pristino nel caso di falsità dì alcuna delle
autocertificazioni, fatti salvi i casi di errori od omissioni materiali
suscettibili di correzioni o integrazioni;
f) possibilità del ricorso
da parte del comune, nella qualità di amministrazione procedente,
ove non sia esercitata la facoltà di cui alla lettera c), alla conferenza
di servizi, le cui determinazioni sostituiscono il provvedimento ai sensi
dell'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, come modificato dalla
legge 15 maggio 1997, n. 127;
g) possibilità del ricorso
alla conferenza di servizi quando il progetto contrasti con le previsioni
di uno strumento urbanistico; in tal caso, ove la conferenza di servizi
registri un accordo sulla variazione dello strumento urbanistico, la determinazione
costituisce proposta di variante sulla quale si pronuncia definitivamente
il consiglio comunale, tenuto conto delle osservazioni, proposte e opposizioni
avanzate in conferenza di servizi nonché delle osservazioni e opposizioni
formulate dagli aventi titolo ai sensi della legge 17 agosto 1942, n. 1150;
h) effettuazione del collaudo, da
parte di soggetti abilitati non collegati professionalmente né economicamente
in modo diretto o indiretto all'impresa, con la presenza dei tecnici dell'unità
organizzativa, entro i termini stabiliti; l'autorizzazione e il collaudo
non esonerano le amministrazioni competenti dalle proprie funzioni di vigilanza
e controllo e dalle connesse responsabilità previste dalla legge.
3. Le regioni a statuto speciale
e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono ad adeguare i
rispettivi ordinamenti alle norme fondamentali contenute nel presente articolo
secondo le previsioni dei rispettivi statuti e delle relative norme di
attuazione.
Art. 26
Aree industriali e aree ecologicamente
attrezzate
1. Le regioni e le province autonome
di Trento e di Bolzano disciplinano, con proprie leggi, le aree industriali
e le aree ecologicamente attrezzate, dotate delle infrastrutture e dei
sistemi necessari a garantire la tutela della salute, della sicurezza e
dell'ambiente. Le medesime leggi disciplinano altresì le forme di
gestione unitaria delle infrastrutture e dei servizi delle aree ecologicamente
attrezzate da parte di soggetti pubblici o privati, anche costituiti ai
sensi di quanto previsto dal l'articolo 12 della legge 23 dicembre 1992,
n. 498, e dall'articolo 22 della legge 8 giugno 1990, n. 142, nonché
le modalità di acquisizione dei terreni compresi nelle aree industriali,
ove necessario anche mediante espropriazione. Gli impianti produttivi localizzati
nelle aree ecologicamente attrezzate sono esonerati dall'acquisizione delle
autorizzazioni concernenti la utilizzazione dei servizi ivi presenti.
2. Le regioni e le province autonome
individuano le tra le aree, zone o nuclei già esistenti, anche se
totalmente o parzialmente dismessi. Al procedimento di individuazione partecipano
gli enti locali interessati.
Art. 27
Esclusioni
1. Sono fatte salve le vigenti norme
in materia di valutazione di compatibilità e di impatto ambientale.
Per gli impianti nei quali siano utilizzati materiali nucleari, per gli
impianti di produzione di materiale d'armamento, per i depositi costieri,
per gli impianti di produzione, raffinazione e stoccaggio di oli minerali
e deposito temporaneo, smaltimento, recupero e riciclaggio dei rifiuti
non si applicano i principi di cui alle lettere c) e d) dei comma 2 dell'articolo 25.
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