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del Presidente della Repubblica n. 447/98
REGOLAMENTO DI SEMPLIFICAZIONE
DEI PROCEDIMENTI DI AUTORIZZAZIONE PER LA REALIZZAZIONE DI IMPIANTI PRODUTTIVI,
PER IL LORO AMPLIAMENTO, RISTRUTTURAZIONE E RICONVERSIONE, PER L'ESECUZIONE
DI OPERE INTERNE AI FABBRICATI NONCHÉ PER LA DETERMINAZIONE DELLE
AREE DESTINATE AGLI INSEDIAMENTI PRODUTTIVI (NN. 26, 42, 43 E 50 DI CUI
ALL'ALLEGATO ALLA LEGGE 15 MARZO 1997, N. 59).
CAPO I
Principi organizzativi e procedimentali
Art. 1
Ambito di applicazione
1. Il presente regolamento ha
per oggetto la localizzazione degli impianti produttivi di beni e servizi,
la loro realizzazione, ristrutturazione, ampliamento, cessazione, riattivazione
e riconversione dell'attività produttiva, nonché l'esecuzione
di opere interne ai fabbricati adibiti ad uso di impresa. Resta salvo quanto
previsto dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n.114.
2. Le regioni, ai sensi dell'articolo
23, commi 2 e 3 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, stabiliscono
forme di coordinamento e raccordo per la diffusione delle informazioni
da parte dello sportello unico degli enti locali.
3. E' fatto salvo quanto disposto
dall'articolo 27 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, secondo
la previsione di cui all'articolo 4 in ordine al procedimento di valutazione
di impatto ambientale. Le competenze e le procedure relative al controllo
dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose
e alla prevenzione e riduzione dell'inquinamento sono disciplinate ai sensi
degli articoli 18 e 21 della legge 24 aprile 1998, n.128, e, nelle more
della loro attuazione, dalla normativa vigente.
Art. 2
Individuazione delle aree da
destinare agli insediamenti produttivi
1. La individuazione delle aree
da destinare all'insediamento di impianti produttivi, in conformità
alle tipologie generali e ai criteri determinati dalle regioni, anche ai
sensi dell'articolo 26, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.112, è
effettuata dai comuni, salvaguardando le eventuali prescrizioni dei piani
territoriali sovracomunali. Qualora tale individuazione sia in contrasto
con le previsioni degli strumenti urbanistici comunali vigenti, la variante
è approvata, in base alle procedure individuate con legge regionale,
ai sensi dell'articolo 25, comma 1, lettera a) della legge 28 febbraio
1985, n. 47. Il provvedimento, che il comune è tenuto a trasmettere
immediatamente alla regione e alla provincia, ai fini della adozione dei
provvedimenti di rispettiva competenza, è subordinato alla preventiva
intesa con le altre amministrazioni eventualmente competenti. Tale intesa
va assunta in sede di conferenza di servizi, convocata dal sindaco del
comune interessato, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 14 della legge
8 agosto 1990, n.241, come modificata dall'articolo 17 della legge 15 maggio
1997, n. 127.
2. In sede di individuazione delle
aree da destinare all'insediamento di impianti produttivi di cui al comma
1, il consiglio comunale può subordinare l'effettuazione degli interventi
alla redazione di un piano per gli insediamenti produttivi ai sensi dell'articolo
27 della legge 22 ottobre 1971, n.865.
3. Resta ferma, ove non sia richiesto
il piano di cui al comma 2, la necessità dell'esistenza delle opere
di urbanizzazione o di apposita convenzione con le amministrazioni competenti
di procedere alla realizzazione delle medesime contemporaneamente alla
realizzazione delle opere. In tal caso, la realizzazione degli impianti
è subordinata alla puntuale osservanza dei tempi e delle modalità
indicati nella convenzione.
Art. 3
Sportello unico
1. I comuni esercitano, anche
in forma associata, ai sensi dell'articolo 24, del decreto legislativo
31 marzo 1998, n. 112, le funzioni ad essi attribuite dall'articolo 23,
del medesimo decreto legislativo, assicurando che ad un'unica struttura
sia affidato l'intero procedimento. Per lo svolgimento dei compiti di cui
al presente articolo, la struttura si dota di uno sportello unico per le
attività produttive, al quale gli interessati si rivolgono per tutti
gli adempimenti previsti dai procedimenti di cui al presente regolamento.
2. Lo sportello unico assicura,
previa predisposizione di un archivio informatico contenente i necessari
elementi informativi, a chiunque vi abbia interesse, l'accesso gratuito,
anche in via telematica, alle informazioni sugli adempimenti necessari
per le procedure previste dal presente regolamento; all'elenco delle domande
di autorizzazione presentate, allo stato del loro iter procedurale, nonché
a tutte le informazioni utili disponibili a livello regionale comprese
quelle concernenti le attività promozionali. Per la istituzione
e la gestione dello sportello unico i comuni possono stipulare le convenzioni
di cui all'articolo 24 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.112.
3. La struttura, su richiesta
degli interessati, si pronuncia sulla conformità, allo stato degli
atti in possesso della struttura, dei progetti preliminari dai medesimi
sottoposti al suo parere con i vigenti strumenti di pianificazione paesistica,
territoriale e urbanistica, senza che ciò pregiudichi la definizione
dell'eventuale successivo procedimento autorizzatorio. La struttura si
pronuncia entro novanta giorni. Entro novanta giorni dalla data di entrata
in vigore del presente regolamento i comuni realizzano la struttura e nominano
il responsabile del procedimento. Il funzionario preposto alla struttura
è responsabile dell'intero procedimento.
CAPO II
PROCEDIMENTO SEMPLIFICATO
Art. 4
Procedimento mediante conferenza
di servizi
1. Per gli impianti e i depositi
di cui all'articolo 27 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, nonché
nei casi di cui all'articolo 1, comma 3 del presente regolamento, ovvero
quando il richiedente non intenda avvalersi del procedimento mediante autocertificazioni,
di cui all'articolo 6, il procedimento ha inizio con la presentazione della
domanda alla struttura, la quale invita ogni amministrazione competente
a far pervenire gli atti autorizzatori o di consenso, comunque denominati,
entro un termine non superiore a novanta giorni decorrenti dal ricevimento
della documentazione. Nel caso di progetti di opere da sottoporre a valutazione
di impatto ambientale il termine è di centocinquanta giorni, fatta
salva la facoltà di chiederne, ai sensi della normativa vigente,
una proroga, comunque non superiore a novanta giorni. Tuttavia, qualora
l'amministrazione competente per la valutazione di impatto ambientale rilevi
l'incompletezza della documentazione trasmessa può richiederne,
entro trenta giorni, l'integrazione. In tale caso il termine riprende a
decorrere dalla presentazione della documentazione completa.
2. Se, entro i termini di cui
al comma 1, una delle amministrazioni di cui al medesimo comma si pronuncia
negativamente, la pronuncia è trasmessa dalla struttura al richiedente
entro tre giorni e il procedimento si intende concluso. Tuttavia, il richiedente,
entro venti giorni dalla comunicazione, può chiedere alla struttura
di convocare la conferenza di servizi ai sensi del comma 2-ter dell'articolo
14 della legge 7 agosto 1990, n.241, al fine di concordare quali siano
le eventuali condizioni per ottenere il superamento della pronuncia negativa.
3. Decorsi inutilmente i termini
di cui al comma 1, entro i successivi cinque giorni, il sindaco, su richiesta
del responsabile del procedimento presso la struttura, convoca una conferenza
di servizi che si svolge ai sensi dell'articolo 14, e seguenti, della legge
7 agosto 1990, n.241, come modificata dall'articolo 17 della legge 15 maggio
1997, n. 127.
4. La convocazione della conferenza
è resa pubblica anche ai fini dell'articolo 6, comma 13, ed alla
stessa possono partecipare i soggetti indicati nel medesimo comma, presentando
osservazioni che la conferenza è tenuta a valutare.
5. La conferenza dei servizi procede
all'istruttoria del progetto ai fini della formazione di un verbale che
tiene luogo delle autorizzazioni, dei nulla osta e dei pareri tecnici,
previsti dalle norme vigenti o comunque ritenuti necessari. La conferenza,
altresì, fissa il termine entro cui pervenire alla decisione, in
ogni caso compatibile con il rispetto dei termini di cui al comma 7.
6. Il verbale recante le determinazioni
assunte dalla conferenza di servizi, che si pronuncia anche sulle osservazioni
di cui al comma 4, tiene luogo del provvedimento amministrativo conclusivo
del procedimento e viene immediatamente comunicato, a cura dello sportello
unico, al richiedente. Decorsi inutilmente i termini di cui al comma 7,
per le opere da sottoporre a valutazione di impatto ambientale, e comunque
nei casi disciplinati dall'articolo 14, comma 4, della legge 7 agosto 1990,
n.241 come sostituito dall'articolo 17, comma 3, della legge n.127/97,
immediatamente l'amministrazione procedente può chiedere che il
Consiglio dei Ministri si pronunci, nei successivi trenta giorni, ai sensi
del medesimo articolo 14, comma 4.
7. Il procedimento si conclude
nel termine di sei mesi. Per le opere da sottoporre a valutazione di impatto
ambientale il 1 procedimento si conclude nel termine di undici mesi.
Art. 5
Progetto comportante la variazione
di strumenti urbanistici
1. Qualora il progetto presentato
sia in contrasto con lo strumento urbanistico, o comunque richieda una
sua variazione, il Sindaco del comune interessato rigetta l'istanza. Tuttavia,
allorché il progetto sia conforme alle nonne vigenti in materia
ambientale, sanitaria e di sicurezza del lavoro ma lo strumento urbanistico
non individui aree destinate all'insediamento di impianti produttivi ovvero
queste siano insufficienti in relazione al progetto presentato, il Sindaco
può, motivatamente, convocare una conferenza di servizi, disciplinata
dall'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n.241, come modificato dall'articolo
17 della legge 15 maggio 1997, n.127, per le conseguenti decisioni, dandone
contestualmente pubblico avviso. Alla conferenza può intervenire
qualunque soggetto, portatore di interessi pubblici o privati, individuali
o collettivi nonché i portatori di interessi diffusi costituiti
in associazioni o comitati, cui possa derivare un pregiudizio dalla realizzazione
del progetto dell'impianto industriale.
2. Qualora l'esito della conferenza
di servizi comporti la variazione dello strumento urbanistico, la determinazione
costituisce proposta di variante sulla quale, tenuto conto delle osservazioni,
proposte e opposizioni formulate dagli aventi titolo ai sensi della legge
17 agosto 1942, n.1150, si pronuncia definitivamente entro sessanta giorni
il consiglio comunale.
CAPO III
PROCEDIMENTO MEDIANTE AUTOCERTIFICAZIONE
Art. 6
Principi organizzativi
1. Il procedimento amministrativo
di cui all'articolo 25 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, ha
inizio presso la competente struttura con la presentazione, da parte dell'impresa,
di un'unica domanda, contenente, ove necessario, anche la richiesta della
concessione edilizia, corredata da autocertificazioni, attestanti la conformità
dei progetti alle singole prescrizioni previste dalle norme vigenti in
materia urbanistica, della sicurezza degli impianti, della tutela sanitaria
e della tutela ambientale, redatte da professionisti abilitati o da società
di professionisti e sottoscritte dai medesimi, unitamente al legale rappresentante
dell'impresa. L'autocertificazione non può riguardare le materie
di cui all'articolo 1, comma 3, nonché le ipotesi per le quali la
normativa comunitaria prevede la necessità di una apposita autorizzazione.
Copia della domanda, e della documentazione prodotta, viene trasmessa dalla
struttura, anche in via informatica, alla regione nel cui territorio è
localizzato l'impianto, agli altri comuni interessati nonché, per
i profili di competenza, ai soggetti competenti per le verifiche.
2. La struttura, ricevuta la domanda,
la immette immediatamente nell'archivio informatico, dandone notizia tramite
adeguate forme di pubblicità; contestualmente la struttura dà
inizio al procedimento per il rilascio della concessione edilizia.
3. Entro il termine di trenta
giorni dal ricevimento della domanda la struttura può richiedere,
per una sola volta, l'integrazione degli atti o dei documenti necessari
ai fini istruttori. Decorso il predetto termine non possono essere richiesti
altri atti o documenti concernenti fatti risultanti dalla documentazione
inviata. Il termine di cui al comma 8, resta sospeso fino alla presentazione
degli atti integrativi richiesti.
4. Ove occorrano chiarimenti in
ordine alle soluzioni tecniche e progettuali o al rispetto delle normative
amministrative e tecniche di settore o qualora il progetto si riveli di
particolare complessità ovvero si rendano necessarie modifiche al
progetto o il comune intenda proporre una diversa localizzazione dell'impianto,
nell'ambito delle aree individuate ai sensi dell'articolo 2, il responsabile
del procedimento può convocare il soggetto richiedente per una audizione
in contraddittorio di cui viene redatto apposito verbale.
5. Qualora, al termine dell'audizione,
sia raggiunto un accordo, ai sensi dell'articolo 11 della legge n.241/1990,
sulle caratteristiche dell'impianto, il relativo verbale vincola le parti,
a condizione che le eventuali modifiche al progetto originario siano compatibili
con le disposizioni attinenti ai profili di cui all'articolo 8, comma I.
Il termine di cui al comma 8, resta sospeso fino alla presentazione del
progetto modificato conformemente all'accordo.
6. Ferma restando la necessità
della acquisizione della autorizzazione nelle materie per cui non è
consentita l'autocertificazione, nel caso di impianti a struttura semplice,
individuati secondo i criteri previamente stabiliti dalla regione, la realizzazione
del progetto si intende autorizzata se la struttura, entro 60 giorni dal
ricevimento della domanda, non comunica il proprio motivato dissenso ovvero
non convoca l'impresa per l'audizione. Nell'ipotesi in cui si rendono necessarie
modifiche al progetto, si adotta la procedura di cui ai commi 4, e 5. La
realizzazione dell'opera è comunque subordinata al rilascio della
concessione edilizia ove necessaria ai sensi della normativa vigente.
7. Quando, in sede di esame della
domanda, la struttura, fatti salvi i casi di errore od omissione materiale
suscettibili di correzioni o integrazioni, ravvisa la falsità di
alcuna delle autocertificazioni, il responsabile del procedimento trasmette
immediatamente gli atti alla competente Procura della Repubblica, dandone
contestuale comunicazione all'interessato. Il procedimento è sospeso
fino alla decisione relativa ai fatti denunciati.
8. Il procedimento, ivi compreso
il rilascio della concessione edilizia, ove necessaria ai sensi della normativa
vigente e, salvo quanto disposto dai commi 3, 4, 5, 6, e 9, è concluso
entro il termine di novanta giorni dalla presentazione della domanda ovvero
dalla sua integrazione per iniziativa dell'impresa o su richiesta della
struttura.
9. Qualora debbano essere acquisiti
al procedimento pareri di soggetti non appartenenti all'amministrazione
comunale o regionale si applicano le disposizioni di cui agli articoli
16 e 17 della legge 7 agosto 1990, n. 241, come modificata dall'articolo
17 della legge 15 maggio 1997, n. 127.
10. Decorsi inutilmente i termini
di cui al comma 8, la realizzazione del progetto si intende autorizzata
in conformità alle autocertificazioni prodotte, nonchè alle
prescrizioni contenute nei titoli autorizzatori, ove necessari, previamente
acquisiti. L'impresa è tenuta a comunicare alla struttura l'inizio
dei lavori per la realizzazione dell'impianto. La realizzazione dell'opera
è comunque subordinata al rilascio della concessione edilizia, ove
necessaria ai sensi della normativa vigente.
11. Qualora, successivamente all'inizio
dei lavori per la realizzazione dell'impianto, sia accertata la falsità
di una delle autocertificazioni prodotte, fatti salvi i casi di errore
od omissione materiale suscettibili di correzioni o integrazioni, il responsabile
della struttura ordina la riduzione in pristino a spese dell'impresa e
dispone la contestuale trasmissione degli atti alla competente procura
della Repubblica dandone contemporanea comunicazione all'interessato.
12. A seguito della comunicazione
di cui al comma 10, il comune e gli altri enti competenti provvedono ad
effettuare i controlli ritenuti necessari.
13. I soggetti, portatori di interessi
pubblici o privati, individuali o collettivi nonché i portatori
di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati, cui possa derivare
un pregiudizio dalla realizzazione del progetto dell'impianto produttivo,
possono trasmettere alla struttura, entro venti giorni dalla avvenuta pubblicità
di cui al comma 2, memorie e osservazioni o chiedere di essere uditi in
contraddittorio ovvero che il responsabile del procedimento convochi tempestivamente
una riunione alla quale partecipano anche i rappresentanti dell'impresa.
Tutti i partecipanti alla riunione possono essere assistiti da tecnici
ed esperti di loro fiducia, competenti sui profili controversi. Su quanto
rappresentato dagli intervenuti si pronuncia, motivatamente, la struttura.
14. La convocazione della riunione
sospende, per non più di venti giorni, il termine di cui al comma
8.
15. Sono fatte salve le vigenti
norme che consentono l'inizio dell'attività previa semplice comunicazione
ovvero denuncia di inizio attività.
Art. 7
Accertamento della conformità
urbanistica, della sicurezza degli impianti,
della tutela sanitaria e della
tutela ambientale
1. La struttura accerta la sussistenza
e la regolarità formale delle autocertificazioni prodotte, ai sensi
dell'articolo 6, comma I. Successivamente la struttura e gli altri enti
interessati, ciascuno per le materie di propria competenza, verificano
la conformità delle medesime autocertificazioni agli strumenti urbanistici,
il rispetto dei piani paesistici e territoriali nonché la insussistenza
di vincoli sismici, idrogeologici, forestali ed ambientali, di tutela del
patrimonio storico, artistico e archeologico incompatibili con l'impianto.
2. La verifica da parte degli
enti di cui al comma 1, riguarda fra l'altro:
-
la prevenzione degli incendi;
-
la sicurezza degli impianti elettrici,
e degli apparecchi di sollevamento di persone o cose
-
l'installazione di apparecchi e impianti
a pressione;
-
l'installazione di recipienti a pressione
contenenti GPL;
-
il rispetto delle vigenti nonne di
prevenzione degli infortuni sul lavoro.
-
le emissioni inquinanti in atmosfera;
-
le emissioni nei corpi idrici, o
in falde sotterranee e ogni altro rischio di immissione potenzialmente
pregiudizievole per la salute e per l'ambiente;
-
l'inquinamento acustico ed elettromagnetico
all'interno ed all'esterno dell'impianto produttivo;
-
le industrie qualificate come insalubri;
-
le misure di contenimento energetico.
3. Il decorso dei termine di cui
all'articolo 6, comma 8, non. fa venire me funzioni di controllo, da parte
del comune e degli altri enti competenti.
Art.8
Affidamento delle istruttorie
tecniche a strutture pubbliche qualificate
1. Fermo quanto disposto dal presente
regolamento, la struttura di cui all'articolo 3, comma 1, può affidare,
mediante convenzione, che fissi termini compatibili con quelli previsti
dal presente regolamento, per la conclusione dei procedimenti, specifiche
fasi e attività istruttorie alle agenzie regionali per l'ambiente,
ad aziende sanitarie locali o loro consorzi regionali, alle camere di commercio,
industria e artigianato nonchè a università o altri centri
e istituti pubblici di ricerca che assicurino requisiti di indipendenza,
di competenza e di adeguatezza tecnica.
CAPO IV
PROCEDURA DI COLLAUDO
Art. 9
Modalità di esecuzione
1. Quando il collaudo sia previsto
dalle norme vigenti, le strutture e gli impianti sono collaudati da professionisti
o da altri soggetti abilitati dalla normativa vigente, diversi dal progettista
dell'impianto e dal direttore dei lavori e non collegati professionalmente
nè economicamente, in modo diretto o indiretto, all'impresa, che
ne attestano la conformità al progetto approvato, l'agibilità
e l'immediata operatività.
2. Al collaudo partecipano i tecnici
della struttura di cui all'articolo 3, comma 1, la quale a tal fine si
avvale del personale dipendente dalle amministrazioni competenti ai sensi
della normativa vigente e fatto salvo il rispetto del termine finale del
procedimento. L'impresa chiede alla struttura di fissare la data del collaudo
in un giorno compreso tra il ventesimo e il sessantesimo successivo a quello
della richiesta. Decorso inutilmente tale termine, il collaudo può
avere luogo a cura dell'impresa, che ne comunica le risultanze alla competente
struttura. In caso di esito positivo del collaudo l'impresa può
iniziare l'attività produttiva.
3. Il certificato di collaudo
riguarda tutti gli adempimenti previsti dalla legge e, in particolare,
le strutture edilizie, gli impianti produttivi, le misure e gli apparati
volti a salvaguardare la sanità, la sicurezza e la tutela ambientale,
nonchè la loro conformità alle norme sulla tutela dei lavoratori
nei luoghi di lavoro ed alle prescrizioni indicate in sede di autorizzazione.
4. Il certificato, di cui al comma
3, è rilasciato sotto la piena responsabilità del collaudatore.
Nel caso in cui la certificazione risulti non conforme all'opera ovvero
a quanto disposto dalle vigenti norme, fatti salvi i casi di mero errore
od omissione materiale, la struttura assume i provvedimenti necessari,
ivi compresa la riduzione in pristino, a spese dell'impresa, e trasmette
gli atti alla competente procura della Repubblica, dandone contestuale
comunicazione all'interessato.
5. Il certificato positivo di
collaudo, in conformità alle prescrizioni del presente articolo,
consente la messa in funzione degli impianti fino al rilascio definitivo
del certificato di agibilità', del nulla osta all'esercizio di nuova
produzione e di ogni altro atto amministrativo richiesto.
6. La regione e gli altri enti
competenti effettuano i controlli di competenza sugli impianti produttivi,
ne comunicano le risultanze agli interessati che possono presentare memorie
o chiedere la ripetizione in contraddittorio dell'eventuale esperimento
di prove e adottano i provvedimenti, anche in via d'urgenza, previsti dalla
legge. L'effettuazione e l'esito dei controlli sono registrati anche presso
l'archivio informatico della regione e della struttura comunale.
7. Il collaudo effettuato ai sensi
del comma 2, non esonera le amministrazioni competenti dalle proprie funzioni
di vigilanza e di controllo in materia, e dalle connesse responsabilità
previste dalla legge, da esercitare successivamente al deposito del certificato
di collaudo degli impianti.
Art. 10
Spese
1. Restano ferme le disposizioni
che prevedono a carico dell'interessato il pagamento di spese o diritti
in relazione ai procedimenti disciplinati dal presente regolamento.
Art. 11
Entrata in vigore
1. Il presente regolamento entra
in vigore il sessantesimo giorno dopo la sua pubblicazione sulla Gazzetta
Ufficiale della Repubblica Italiana.
Il presente decreto, munito del
sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli
atti normativi della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti
di osservarlo e di farlo osservare.
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