AVVISO PUBBLICO
è indetta, con il presente Avviso, procedura di Censimento rivolta agli operatori economici interessati all’iscrizione all’“Elenco Regionale delle botteghe ed attività storiche” che dimostrino i seguenti requisiti di cui all’art. 2 della L.R.. 1/2022:
A) i locali storici, locali e botteghe connotati da valore storico-artistico e architettonico, destinati ad
attività di commercio, somministrazione, artigianato, artistiche o miste, compresi cinema, teatri,
librerie e cartolibrerie, svolte continuativamente anche da soggetti diversi e in modo documentabile
da almeno settanta anni;
B) i locali storici tradizionali, individuati ai sensi dell’articolo 52, comma 1 bis, del decreto
legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’articolo 10
della legge 6 luglio 2002, n. 137) e successive modifiche;
C) le botteghe d’arte e di antichi mestieri, botteghe nelle quali sono svolte, in modo documentabile
da almeno cinquanta anni, attività artistiche consistenti in creazioni, produzioni e opere di elevato
valore estetico, comprese quelle che richiedono l’impiego di tecniche di lavorazione tipiche della
tradizione regionale, e attività artigiane e commerciali che hanno conservato antiche lavorazioni,
prevalentemente manuali, e tecniche di produzione derivanti da tradizioni, usi o culture locali che
rischiano di scomparire, ivi comprese le attività di restauro dei beni culturali e degli oggetti d’arte,
dell’antiquariato e da collezione;
D) le attività storiche e tradizionali, attività di commercio e somministrazione in sede fissa,
artigianato, artistiche o miste, compresi cinema, teatri, librerie, cartolibrerie ed edicole, svolte, in
modo documentabile, continuativamente, nel medesimo locale, da almeno cinquanta anni, con la stessa tipologia di vendita, somministrazione o lavorazione e di cui siano mantenute l’identità e le
caratteristiche originarie dell’attività, restando ininfluenti l’eccellenza degli arredi, il valore storico,
artistico, architettonico della bottega storica in cui detta attività si svolge.
E) Mercati e fiere di valenza storica, per le attività economiche di cui all’art. 5 della Legge Regionale
succitata.
Non sono ostativi al riconoscimento dei requisiti di cui sopra:
a) l’eventuale utilizzo di nuove tecnologie nel processo creativo e produttivo, purché non sostituisca
completamente l’attività artigianale;
b) l’utilizzo di nuove tecnologie funzionali alla promozione commerciale, alla relazione con il
cliente o alle forme di collaborazione con altre attività;
c) la sospensione dell’attività per un periodo continuativo non superiore a dodici mesi, salvo proroga,
da parte del comune, in caso di comprovata necessità.
I legali rappresentanti delle attività economiche interessate dovranno presentare, per la fase di prima
attuazione entro e non oltre il giorno 11/10/2023, formale comunicazione a mezzo PEC al seguente
indirizzo: suap@pec.guidonia.org indicando in oggetto “Censimento botteghe ed attività storiche”;
la comunicazione dovrà essere predisposta sulla modulistica allegata al presente, corredata dei
seguenti documenti e informazioni:
- visura camerale storica aggiornata a data non anteriore di tre mesi rispetto alla presentazione dell’istanza, contenente la denominazione, la ditta, la sede legale e quella operativa e la partita IVA dell’impresa;
- i segni distintivi di cui l’impresa è proprietaria o ha diritto di disporre in esclusiva ed in grado di connotarla rispetto alla storicità ed alla particolare valenza della propria attività secondo i criteri di cui alla L.R. e al Regolamento regionale concernente “Regolamento di attuazione e integrazione della Legge Regionale 10 febbraio 2022 n. 1 (disciplina per la salvaguardia e la valorizzazione delle Botteghe e delle attività storiche”;
- copia del titolo di proprietà dell’immobile presso cui l’attività economica è esercitata ovvero altra documentazione attestante la disponibilità degli spazi utilizzati ai fini d’impresa;
- l’eventuale provvedimento di cui all’articolo 52, comma 1 bis, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;
- una relazione, debitamente supportata da ulteriori riscontri documentali in cui siano evidenziati i profili di storicità dell’attività economica esercitata e si faccia dettagliatamente menzione delle caratteristiche storico-artistiche e architettoniche dei locali presso cui l’attività è esercitata ovvero della particolare produzione realizzata e commercializzata anche evidenziando i seguenti elementi di cui all’articolo 4, comma 2, lettere da a) a f), L.R 1/2022:
-
la collocazione all’interno di un edificio storico classificato;
-
la presenza di un’architettura d’autore o di elementi architettonici di pregio;
-
la presenza di una riconosciuta tradizione familiare, intesa come continuità di esercizio da parte del medesimo soggetto, suoi familiari, discendenti, eredi o aventi causa;
-
l’esercizio di un’attività storica o tradizionale regionale;
-
il riconoscimento dello specifico valore storico, artistico, culturale e ambientale di botteghe e locali o delle attività tradizionali ovvero del particolare pregio dei prodotti offerti;
-
la presenza di strumenti, apparecchiature, arredi e suppellettili di specifico interesse artistico e storico, nonché l’inventario degli archivi e del patrimonio.
Nell’attuale fase di prima attuazione di istituzione dell’“Elenco Regionale delle botteghe ed attività storiche” è previsto altresì che la CCIAA di Roma, le organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative e le associazioni maggiormente di salvaguardia e di promozione delle botteghe e attività storiche, segnalino al Comune l’esistenza di esercizi aventi i requisiti per il riconoscimento dello status di bottega storica.
Per tutto quanto non indicato nel presente “Avviso” si intende applicabile la vigente normativa nazionale e regionale in materia, con particolare riferimento alla L.R. 1/2022 ed al Regolamento Regionale n. 11 dell’11 agosto 2022.