Gentili Operatori, come sappiamo il comma 4-bis, dell’art. 181 del D.L. n.34/2000, prevede che le concessioni di posteggio per l’esercizio del commercio su aree pubbliche aventi scadenza entro il 31 dicembre 2020, se non già riassegnate sono rinnovate per la durata di dodici anni, secondo linee guida adottate dal Ministero dello Sviluppo Economico e con modalità stabilite dalle Regioni.
Ciò premesso, le Linee guida di cui all’Allegato A del Decreto del Ministero dello Sviluppo economico del 25/11/2020, prevedono la verifica del possesso dei seguenti requisiti:
-
dei requisiti soggettivi di onorabilità e professionalità previsti dall ‘art. 71 commi 5 e 6 bis del D.lgs. n. 59/2010, sia per le imprese individuali che per le società, associazioni o organizzazioni collettive;
-
dei requisiti professionali (per la sola attività alimentare) di cui all’articolo 71 del Dlgs n, 59/2020 e s.m.i.;
-
dell’iscrizione al Registro Imprese tenuto dalla Camera di Commercio come impresa attiva nella tipologia di attività per cui è stata rilasciata la concessione oggetto di rinnovo, fatta salva la sussistenza di gravi e comprovate cause di impedimento temporaneo (queste ultime valgono solo in relazione a impresa individuale o società di persone quando le cause di sospensione riguardino tutti i SOCI)’
-
della regolarità della posizione previdenziale e tributaria ai fini dell’occupazione del relativo posteggio dell’area mercatale oggetto di verifica e rinnovo;
qualora la propria posizione non sia in regola è necessario provvedere alla regolarizzazione della propria posizione contributiva, essendo il suddetto documento subordinato al rinnovo delle concessioni di posteggio.
Ufficio Tributi
Contatti:
Dott. Dino Luzi — RUP— Resp. U.O. Tributi
Dott.ssa Ramona Magliocchetti —Ass. al RUP
Dott.ssa Ludovica Fiorelli
Dott. Vilardo Pierfrancesco