La pubblicità permanente/temporanea è soggetta, secondo le disposizioni del Decreto Legislativo 15/11/1993, n. 507, ad un’imposta a favore del Comune.
I.C.P. è l’acronimo di “Imposta Comunale sulla Pubblicità” ed è dovuta per:
- diffusione di messaggi pubblicitari attraverso forme di comunicazione visive o acustiche effettuate in:
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luoghi pubblici (vie, piazze, giardini pubblici ed aree comunque aperte al pubblico passaggio) e luoghi di libero accesso senza limitazioni o condizioni;
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luoghi aperti al pubblico, locali e le aree destinati a spettacoli pubblici, a pubblici esercizi, ad attività commerciali o nei quali chiunque può accedere soltanto in certi momenti o adempiendo a speciali condizioni poste da colui che, nel luogo medesimo, esercita un diritto od una potestà;
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ovvero che siano da tali luoghi percepibili;
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affissioni dirette, anche per conto altrui, di manifesti e simili su apposite strutture adibite all’esposizione di tali mezzi.
Sono soggetti all’imposta di pubblicità unicamente:
- i messaggi diffusi nell’esercizio di un’ attività economica allo scopo di promuovere la domanda di beni e servizi;
- i messaggi finalizzati a migliorare l’immagine del soggetto pubblicizzato.
CHI DEVE PAGARE
L’I.C.P. deve essere pagata dal soggetto fisico o giuridico che dispone a qualsiasi titolo del mezzo attraverso il quale il messaggio pubblicitario viene diffuso e, per questo, è obbligato al pagamento:
- in via principale se dispone a qualsiasi titolo del mezzo attraverso il quale il messaggio pubblicitario viene diffuso;
- in via solidale se produce o vende la merce o fornisce i servizi oggetto della pubblicità.
COME SI CALCOLA
L’imposta sulla pubblicità si determina secondo le disposizioni dell’articolo 7 del Decreto Legislativo 15/11/1993, n. 507.
La legge suddivide i Comuni in classi a seconda della rispettiva densità demografica e per ciascuna classe fissa una specifica tariffa ordinaria (tariffa base).
L’imposta si applica:
- in relazione alla superficie del mezzo pubblicitario, indipendentemente dal numero di messaggi contenuti;
- non a strutture di mero supporto strumentale prive di contenuto pubblicitario.
COME E QUANDO EFFETTUARE IL VERSAMENTO
L’imposta è dovuta per anno solare di riferimento, cui corrisponde un’autonoma obbligazione tributaria.
Il pagamento va effettuato dopo che ti sarà stato rilasciato il provvedimento autorizzativo e avrai presentato la dichiarazione di esposizione dei mezzi pubblicitari. In ogni caso il pagamento deve essere effettuato prima dell’esposizione.
Per la pubblicità temporanea il provvedimento autorizzativo è sostituito dalla presentazione della dichiarazione di esposizione dei mezzi pubblicitari.
Resta fermo l’obbligo del versamento dell’importo dovuto prima dell’esposizione.