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Città di Guidonia Montecelio

IMU

IMU è l’acronimo di Imposta MUnicipale propria.

E’ una delle tre componenti della nuova IUC – Imposta Unica Comunale, istituita dalla legge di stabilità 2014 (L. 147/ 2013) e successivamente modificata dalla legge di stabilità 2016 (L. 208/2015).

La IUC si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso dell’immobile in base alla sua natura e valore e l’altro correlato alla fruizione dei servizi comunali.

Le altre due componenti della IUC sono la TASI e la TARI.

REGOLAMENTO COMUNALE IUC

Il Regolamento è stato approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 37 del 23/05/2014 e modificato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 6 del 22/04/2016.

CHI DEVE PAGARE

L’IMU ha natura patrimoniale e deve essere pagata da tutti i proprietari di fabbricati, aree edificabili, dai titolari di diritti reali di godimento (usufrutto, uso, abitazione, superficie, enfiteusi, ecc.), dagli utilizzatori con contratti di leasing finanziario e dai concessionari di beni demaniali. L’IMU, con la legge di Stabilità 2014 non è più dovuta dei proprietari di fabbricati adibiti ad abitazione principale e relative pertinenze (nella misura massima di un’unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali C/2, C/6, C/7), con esclusione dei fabbricati classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze, per i quali l’IMU è comunque dovuta.

ESENZIONI

1)    abitazioni principali e le relative pertinenze, esclusi i fabbricati classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 per i quali, dall’imposta dovuta per l’unità immobiliare adibita ad abitazione e relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200,00 rapportati al periodo dell’anno durante il quale si protrae tale destinazione. Se l’unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.

Sono equiparati alle abitazioni principali:

a) l’unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;

b) a partire dall’anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all’ Anagrafe degli italiani residenti all’estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d’uso;

c) le abitazioni ricadenti nelle aree interessate al fenomeno della subsidenza e per le quali è stata emessa ordinanza sindacale di sgombero limitatamente al periodo in cui permane lo stesso;

  2)    unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari ivi incluse le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in deroga al richiesto requisiti della residenza anagrafica;

3)    fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del  Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008;

4)    casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;

5)    unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;

6)    fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all’art. 9, comma 3-bis, del decreto legge 30 dicembre 1993, n. 557 convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 1994, n. 133;

7)    fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati;

8)    ai “terreni agricoli”;

9)    si applicano, inoltre, le esenzioni previste dal comma 8, dell’Articolo 9, del D.lgs. n. 23/2011.

COME CALCOLARE L’IMPOSTA

L’imposta dovuta deve essere calcolata sulla base imponibile che è determinata come segue:

 Fabbricati:

Per i fabbricati iscritti in catasto la rendita catastale, vigente al 1° gennaio 2016,  è rivalutata del 5% e moltiplicata per un coefficiente pari a: 160 per le categorie  A  (escluso A/10) –  C/2, C/6, C/7;  80 per le Categorie A/10 e D5; 140 per le categorie “B” e C/3, C/4, C/5; 55 per la categoria C/1; 65 per le categorie “D” (escluso D5).

 Per i fabbricati classificabili nel gruppo catastale “D”, non iscritti in catasto, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, la base imponibile è il valore risultante dalle scritture contabili, aggiornato con i coefficienti di cui al Decreto del Ministero delle Finanze (art. 5, comma 3 del D.lgs. n. 504/1992).

La base imponibile è  ridotta del 50 %:

a) A decorrere dall’anno di imposta 2016 per le abitazioni concesse in comodato d’uso gratuito dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, ai sensi di quanto disposto dal comma 10, dell’art. 1, della legge 28/12/2015, n. 208 – Legge di Stabilità 2016, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie A/1, A/8 e A/9, la base imponibile è ridotta del 50%. L’abbattimento della base imponibile opera a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l’immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all’immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastale A/1, A/8 e A/9; ai fini dell’applicazione delle disposizioni della presente lettera, il soggetto passivo attesta il possesso dei suddetti requisiti nel modello di dichiarazione di cui all’art. 9, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23. Il contratto deve essere registrato presso un qualunque ufficio dell’Agenzia delle Entrate. Non vale nessuna scrittura privata o altra forma/dichiarazione di concessione di comodato;

b) Per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all’articolo 10 del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;

c) Per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell’anno durante il quale sussistono dette condizioni. La norma prevede che l’inagibilità o l’inabitabilità sia accertata dall’ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, rispetto a quanto previsto dal periodo precedente.

d) Per le abitazioni ricadenti nelle aree interessate dal fenomeno della subsidenza e per le quali è stata emessa ordinanza sindacale di sgombero;

e) Per le abitazioni ricadenti nel complesso immobiliare denominato “Nucleo Storico Città di Fondazione” (Decreto Ministeriale del 30/08/2011 – Ministero dei Beni Culturali).

 Aree fabbricabili:

L’IMU è dovuta anche sulle aree fabbricabili di cui all’art. 5, comma 5, del D.lgs. n. 504/1992, tenuto conto delle determinazioni di cui alla Delibera di C.C. n. 23 del 16/05/2007 e n. 33 del 09/06/2015, con le quali è possibile determinare il valore venale in comune commercio su cui applicare l’aliquota corrispondente.

Immobili locati a canone concordato:

Per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, l’imposta, determinata applicando l’aliquota stabilita dal comune, è ridotta al 75 per cento.

ALIQUOTE IMU 2018

ALIQUOTE IMU 2018

Tipologia di Immobile

Aliquota Comune      

(‰ = per mille)

Aliquota Stato

 

(‰ = per mille)

Abitazione principale  di categorie catastali A/2, A/3, A/4, A/5, A/6 e A/7, e relative pertinenze (categorie catastali C/2, C/6, C/7)

 

ESENTE

Abitazione principale categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze (categorie catastali C/2, C/6, C/7)

4,00 ‰

 

Altri fabbricati e Aree fabbricabili

8,60 ‰

 

Altri fabbricati gruppo catastale “D”

1,00 ‰

7,60 ‰

Fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati (fabbricati merce)

ESENTE

Fabbricati rurali strumentali

ESENTE

Immobili non produttivi di reddito fondiario, immobili posseduti a soggetti passivi dell’IRES, immobili locati

8,60 ‰

 

 

Terreni agricoli

10,60 ‰

 

 

Esenti nei seguenti casi:

–  Terreni agricoli ubicati nei comuni compresi nell’elenco di cui alla M.F. n. 9 del 14/06/1993;

–  Terreni agricoli posseduti e condotti da coltivatori diretti e imprenditori agricoli prof.li ex 10 L.99/2004 iscritti nella previdenza agricola;

–  Terreni agricoli ubicati nelle isole minori di cui all’allegato A annesso alla L.448/2001

–  Terreni agricoli a immutabile destinazione agrosilvo-pastorale e proprietà collettiva individuale e inusucapibile

 

 

COME E QUANDO PAGARE

1° RATA (ACCONTO) entro il 16 Giugno 2018
2° RATA (SALDO)      entro il 16 Dicembre 2018

Il pagamento dell’IMU deve essere effettuato tramite F24 e il codice Ente per il Comune di Guidonia Montecelio da utilizzare sugli appositi modelli per il versamento è E263, mentre i codici tributo da utilizzare sono i seguenti:

Tipologia immobili

Codice Tributo IMU quota Comune

Codice Tributo IMU quota Stato

Abitazione Principale

3912

———–

Aree fabbricabili

3916

———–

Altri fabbricati

3918

———–

Gruppo catastale D

———–

3925