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Città di Guidonia Montecelio

TASI – Tassa sui servizi indivisibili

TASI

è l’acronimo di TAssa sui Servizi Indivisibili. Essa riguarda i servizi comunali rivolti alla collettività, come ad esempio la manutenzione stradale o l’illuminazione comunale. La TASI è pagata da chi possiede o detiene a qualsiasi titolo fabbricati e aree edificabili, come definiti ai sensi dell’IMU, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli. Dal 2016 è esentata dal pagamento l’abitazione principale.

E’ un nuovo tributo istituito con decorrenza 01.01.2014 dalla legge n. 147 del 27 dicembre 2013 (Legge di stabilità 2014). L’imposta si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobile collegato alla sua natura e valore e l’altro collegato alla fruizione dei servizi comunali. La TASI è la tassa diretta a coprire il costo per i servizi indivisibili forniti dal Comune quali illuminazione, sicurezza stradale, gestione degli impianti e delle reti pubbliche ecc..

CHI DEVE PAGARE

A partire dal 1° gennaio 2016 il Tributo sui Servizi Indivisibili – TASI è a carico, sia del possessore che dell’utilizzatore dell’immobile, escluse le unità immobiliari destinate ad abitazione principale dal possessore nonché dall’utilizzatore e dal suo nucleo familiare, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze. La TASI è pertanto dovuta da chiunque possegga o detenga, a qualsiasi titolo fabbricati e aree edificabili.

Nel caso in cui l’unità immobiliare è occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull’unità immobiliare, quest’ultimo e l’occupante sono titolari di un’autonoma obbligazione tributaria e l’occupante versa la TASI nella misura del 30 per cento dell’ammontare complessivo mentre la restante parte è corrisposta dal titolare del diritto reale sull’unità immobiliare.

ESCLUSIONI ED ESENZIONI

Sono escluse dalla TASI:

Le aree comuni condominiali di cui all’articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva.

Le unità immobiliari delle onlus e le unità immobiliari del culto, per le parti che dell’immobile della Chiesa che vengono utilizzate per lo svolgimento delle attività meritevoli, con modalità non commerciali (immobili destinati esclusivamente allo svolgimento di attività assistenziali, sanitarie, di ricerca scientifica, didattiche, culturali, sportive).

CALCOLARE L’IMPOSTA

La base imponibile è quella prevista per l’applicazione dell’imposta municipale propria “IMU” di cui all’articolo 13 del decreto legge n. 201 del 2011 convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 e smi. Occorre quindi prendere la rendita catastale, rivalutarla del 5%, moltiplicarla per il coefficiente corrispondente alla categoria catastale indicato nella sezione IMU  e, infine, moltiplicare il valore così ottenuto per l’aliquota TASI di seguito riportata. Per quanto riguarda le aree edificabili l’aliquota deve essere applicata sul valore venale in comune commercio determinato come nella sezione IMU.

Immobili locati a canone concordato:

Per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, l’imposta, determinata applicando l’aliquota stabilita dal comune, è ridotta al 75 per cento.

QUANDO E COME PAGARE

Entro le scadenze di seguito indicate e con l’applicazione delle aliquote determinate dall’Amministrazione Comunale, nonché secondo quanto disposto dal Regolamento Comunale sull’applicazione della I.U.C., la S.V. dovrà provvedere al versamento del tributo dovuto avvalendosi della possibilità di versare in unica soluzione o in due rate.

ALIQUOTE TASI 2018    
Tipologia di Immobile Aliquota Comune (‰ = per mille) Aliquota Stato (‰ = per mille)
Abitazione principale  di categorie catastali A/2, A/3, A/4, A/5, A/6 e A/7, e relative pertinenze (categorie catastali C/2, C/6, C/7) ESENTE
Abitazione principale categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze (categorie catastali C/2, C/6, C/7) 2,00 ‰
Altri fabbricati e Aree fabbricabili 2,00 ‰
Altri fabbricati gruppo catastale “D” 2,00 ‰
Fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati (fabbricati merce) 2,50  ‰
Fabbricati rurali strumentali 1,00  ‰
Immobili non produttivi di reddito fondiario, immobili posseduti a soggetti passivi dell’IRES, immobili locati 2,00 ‰
Altri fabbricati ESCLUSI

 

Il pagamento della TASI deve essere effettuato tramite F24 e il codice Ente per il Comune di Guidonia Montecelio da utilizzare sugli appositi modelli per il versamento è E263, mentre i codici tributo da utilizzare, come determinato dall’Agenzia delle Entrate con Risoluzione n. 46/E del 24/4/2014 sono i seguenti:

Tipologia immobili

Codice Tributo TASI

Abitazione principale e relative pertinenze

3958

Fabbricati rurali ad uso strumentale

3959

Aree fabbricabili

3960

Altri fabbricati

3961

 

PAGAMENTO CON MODELLO F24  

Per quanto riguarda la compilazione dell’F24 per il pagamento della TASI, la sezione da utilizzare è la seguenteSEZIONE IMU E ALTRI TRIBUTI LOCALI. Le somme devono essere indicate esclusivamente nella colonna “Importi a debito versati” con le seguenti indicazioni: 

  • Codice catastale: il codice catastale del Comune di Guidonia Montecelio, dovrà essere indicato nello spazio “Codice ente/codice comune”. Il codice Ente per il Comune di Guidonia Montecelio da utilizzare sugli appositi modelli per il versamento è E263;
  • Ravvedimento: qualora il pagamento si riferisca ad un “Ravvedimento” dovrà essere barrata l’apposita casella (“Ravv”);
  • Numero immobili: nello spazio “Numero immobili“, il contribuente dovrà indicare il numero degli immobili (massimo 3 cifre);
  • Anno di riferimento: nello spazio “Anno di riferimento“, il contribuente dovrà indicare l’anno d’imposta cui si riferisce il pagamento; nel caso in cui sia barrato lo spazio “Ravv.” indicare l’anno in cui l’imposta avrebbe dovuto essere versata;

dati anagrafici ed il Codice Fiscale devono essere riferiti al contribuente ed indicati nella apposita sezione del modello F24 (sezione “contribuente” nella parte superiore del modello F24). L’importo totale da versare deve essere arrotondato all’euro, ossia fino a 49 centesimi si arrotonda per difetto e oltre 49 centesimi si arrotonda per  eccesso.