Reddito di inclusione (REI)
Il reddito di inclusione si sostanzia in un contributo economico destinato alle famiglie con un ISEE non superiore a 6000 euro e ISR non superiore a 3000 euro, che verrà erogato tramite una carta acquisti rilasciata da Poste Italiane. E’ stato introdotto dal Decreto Legislativo n. 147 del 15 settembre 2017 recante “disposizioni per l’introduzione di una misura nazionale di contrasto alla povertà”. Il beneficio economico sarà erogato per un massimo di 18 mesi, dai quali saranno sottratte le eventuali mensilità per la SIA. Trascorsi almeno 6 mesi da quando è cessato il godimento, la ReI si può rinnovare per ulteriori 6 mesi.
A chi si rivolge
Al Reddito di Inclusione possono accedere le famiglie in possesso dei seguenti requisiti:
Requisiti di residenza e soggiorno
Il richiedente deve essere congiuntamente:
– cittadino dell’Unione o suo familiare che sia titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, ovvero cittadino di paesi terzi in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo;
– residente in Italia, in via continuativa, da almeno due anni al momento della presentazione della domanda.
Requisiti economici
Il nucleo familiare deve essere in possesso congiuntamente di:
– un valore ISEE in corso di validità non superiore a 6mila euro;
– un valore ISRE (l’indicatore reddituale dell’ISEE, ossia l’ISR diviso la scala di equivalenza, al netto delle maggiorazioni) non superiore a 3mila euro;
– un valore del patrimonio immobiliare, diverso dalla casa di abitazione, non superiore a 20mila euro;
– un valore del patrimonio mobiliare (depositi, conti correnti) non superiore a 10mila euro (ridotto a 8 mila euro per la coppia e a 6 mila euro per la persona sola).
Requisiti familiari
Il nucleo familiare deve trovarsi in almeno una delle seguenti condizioni:
– presenza di un minorenne;
– presenza di una persona con disabilità e di almeno un suo genitore o un suo tutore;
– presenza di una donna in stato di gravidanza accertata (nel caso in cui sia l’unico requisito familiare posseduto, la domanda può essere presentata non prima di quattro mesi dalla data presunta del parto e deve essere corredata da documentazione medica rilasciata da una struttura pubblica).
– presenza di almeno un lavoratore di età pari o superiore a 55 anni, che si trovi in stato di disoccupazione per licenziamento, anche collettivo, dimissioni per giusta causa o risoluzione consensuale intervenuta nell’ambito della procedura di cui all’articolo 7 della legge 15 luglio 1966, n. 604, ed abbia cessato, da almeno tre mesi, di beneficiare dell’intera prestazione per la disoccupazione, ovvero, nel caso in cui non abbia diritto di conseguire alcuna prestazione di disoccupazione per mancanza dei necessari requisiti, si trovi in stato di disoccupazione da almeno tre mesi.
Dal 1° giugno 2018 per la REI sono decaduti i requisiti familiari ed essa è estesa a tutti coloro che sono in possesso dei requisiti economici previsti dal decreto.
Altri requisiti
Per accedere al REI è inoltre necessario che ciascun componente del nucleo familiare:
– non percepisca già prestazioni di assicurazione sociale per l’impiego (NASpI) o altri ammortizzatori sociali di sostegno al reddito in caso di disoccupazione involontaria;
– non possieda autoveicoli e/o motoveicoli immatricolati la prima volta nei 24 mesi antecedenti la richiesta (sono esclusi gli autoveicoli e i motoveicoli per cui è prevista una agevolazione fiscale in favore delle persone con disabilità);
– non possieda navi e imbarcazioni da diporto (art. 3, c.1, D.lgs. 171/2005).
Tempi e modalità di presentazione della domanda
La domanda può essere presentata dall’interessato o da un componente del nucleo familiare esclusivamente presso l’Ufficio protocollo del Comune.
Il cittadino dovrà essere munito di Attestazione ISEE, che può essere richiesta c/o i CAF convenzionati, i quali hanno la facoltà di:
– fornire informazioni ai cittadini residenti relativamente ai requisiti per l’accesso al beneficio Reddito di Inclusione Attiva;
– provvedere alla compilazione assistita della DSU per l’accesso al beneficio;
– sostenere nella compilazione del modello di domanda predisposta dal Soggetto Attuatore (INPS) mirante a richiedere la concessione del beneficio Reddito di Inclusione Attiva (ReI).