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Albo dei Giudici Popolari

Il Giudice Popolare, in Italia, è un cittadino che viene chiamato a comporre le Corti di Assise e le Corti di Assise di Appello. Riveste la qualifica di pubblico ufficiale. La disciplina principale è contenuta nella legge 10 aprile 1951, n. 287. Questa forma di partecipazione dell’elemento popolare al giudizio penale, nel quale il giudice popolare siede insieme con quello togato (e unitamente a quest’ultimo decide tanto il fatto quanto il diritto 

Albo Giudici Popolari

Chi può farne parte.

Tutti i cittadini italiani, residenti nel comune, che godono dei diritti politici, di età non inferiore ai 30 anni e non superiore ai 65 anni con titolo di studio, per la Corte d’Assise: scuola media di primo grado; per la Corte di Assise di Appello: scuola media di secondo grado. 

L’iscrizione negli Albi dei Giudici Popolari è permanente, le cancellazioni avvengono per raggiunti limiti di età, trasferimento in altro Comune, decesso o perdita della capacità elettorale.

La domanda va presentata utilizzando apposito modello, dal 1° maggio al 31 luglio degli anni dispari e indirizzata al Sindaco del comune, indicando cognome, nome, luogo e data di nascita, indirizzo, titolo di studio specifico e non generico con la data del conseguimento, la denominazione dell’Istituto scolastico e l’ubicazione dello stesso, la professione. Alla domanda deve essere allegata anche la copia di un documento di riconoscimento valido, e potrà essere accolta SOLO nei seguenti modi:

per posta elettronica certificata all’indirizzo: protocollo@pec.guidonia.org oppure consegnata direttamente presso l’Ufficio Protocollo.

Sono esclusi dagli Albi dei Giudici Popolari:

I Magistrati e i funzionari in attività di servizio appartenenti o addetti all’Ordine Giudiziario; gli appartenenti alle forze armate dello Stato o a qualsiasi organo di polizia, anche privata, in attività di servizio;
i Ministri di culto e religiosi di ogni ordine e congregazione.

Entro il 15 novembre degli anni dispari ogni cittadino può controllare gli elenchi dei Giudici Popolari di Corte d’Assise e di Corte d’Assise di Appello approvati dall’apposita Commissione e affissi, per dieci giorni presso l’Albo Pretorio del Comune. Dell’affissione degli Albi è data comunicazione mediante avviso pubblico.

Ogni cittadino maggiorenne, può presentare reclamo in carta semplice (seguendo le stesse modalità di presentazione previste per la domanda), contro le omissioni, le cancellazioni o le indebite iscrizioni entro 15 giorni dall’affissione degli Albi all’Albo Pretorio, presso la Cancelleria del Tribunale.