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Città di Guidonia Montecelio

Voto per i cittadini italiani all’estero

I cittadini italiani che risiedono stabilmente all’estero devono iscriversi all’A.I.R.E ossia all’anagrafe degli italiani residenti all’estero.

Tale Anagrafe “speciale” istituita con la Legge 27 ottobre 1988, n. 470 mantiene un collegamento tra il cittadino italiano all’estero ed un Comune in Italia permettendo nel contempo la sua iscrizione nelle liste elettorali.

Poiché il Comune di Iscrizione AIRE corrisponde al Comune di Iscrizione nelle liste elettorali il cittadino, in possesso di capacità elettorale, eserciterà il diritto di voto in tale Comune.

Le cancellazioni dalle liste elettorali dei cittadini italiani residenti all’estero si effettuano per:

  • Immigrazione dall’estero in altro Comune Italiano;
  • Decesso, compresa la morte presunta giudizialmente dichiarata;
  • Perdita della cittadinanza italiana;
  • Perdita del diritto elettorale;
  • Trasferimento nell’A.I.R.E. di un altro Comune;
  • Irreperibilità presunta.

I cittadini regolarmente iscritti all’AIRE, così come i residenti in Italia, hanno il diritto di esercitare il voto per tutte le consultazioni elettorali e referendarie che si svolgono i Italia e sono regolarmente iscritti nelle liste elettorali tenute dai comuni italiani.

Tutti i cittadini italiani residenti all’estero, iscritti nelle liste elettorali del Comune, per poter esercitare il diritto di voto in Italia, devono recarsi presso il proprio ufficio elettorale di iscrizione in Italia e ritirare la tessera elettorale, se non già in loro possesso.

Per maggiori informazioni sul voto degli italiani all’estero, consultare il sito del Ministero affari Esteri – www.esteri.it – in cui si possono trovare i riferimenti normativi e il manuale elettorale curato dall’Osservatorio sulla legislazione, struttura interservizi della Camera dei Deputati.

Elezioni amministrative:

L’elettore residente all’estero deve rimpatriare per recarsi a votare nel Comune di iscrizione elettorale. Agli elettori residenti all’estero verrà resa nota la data di convocazione dei comizi elettorali attraverso le cartoline avviso, che verranno recapitate al domicilio estero che consentono di usufruire delle agevolazioni di viaggio riconosciute di volta in volta.

Elezioni politiche e referendum:

La Legge 27 dicembre 2001 n. 459, recante “Norme per l’esercizio del diritto di voto per i cittadini residenti all’estero” e successive modificazioni, ha introdotto il cosiddetto “VOTO PER CORRISPONDENZA” che consente ai cittadini italiani residenti all’estero, iscritti nelle liste elettorali, di votare tramite le rappresentanze diplomatiche italiane all’estero per l’elezione dei rappresentanti al Senato della Repubblica e alla Camera dei Deputati e per i Referendum abrogativi e costituzionali, utilizzando la modalità del voto per corrispondenza.

E´ previsto inoltre che nella circoscrizione Estero siano ammessi a votare per corrispondenza i cittadini italiani temporaneamente all’estero per motivi di servizio o missioni internazionali (personale appartenente alle forze armate e alle forze di polizia impegnato nello svolgimento di missioni internazionali – dipendenti delle amministrazioni dello Stato – professori universitari, ricercatori e professori aggregati), sempre che gli stessi non esercitino l´opzione per il voto in Italia.

In occasione delle Elezioni Politiche essi votano per liste di candidati presentate per la Circoscrizione Estero per eleggere 12 Deputati e 6 Senatori.

La Circoscrizione Estero è suddivisa in 4 ripartizioni geografiche: a) Europa; b) America Meridionale; c) America Settentrionale e Centrale; d) Africa, Asia, Oceania e Antartide.

Gli elettori votano per le liste presentate nelle ripartizioni geografiche di rispettiva residenza.

In ciascuna ripartizione vengono eletti un Deputato ed un Senatore, mentre i rimanenti seggi sono distribuiti fra le ripartizioni in proporzione al numero dei residenti.

In occasione dei Referendum gli elettori residenti all’estero votano per dare risposta ai quesiti referendari.

Hanno diritto di voto tutti i cittadini italiani residenti all’estero che abbiano compiuto i 18 (per l’elezione della Camera dei Deputati e consultazioni referendarie) ed i 25 (per il Senato) anni di età e che siano iscritti nelle liste elettorali che verranno predisposte sulla base di un elenco aggiornato dei residenti all’estero, frutto dell’unificazione dell’AIRE dei Comuni e degli schedari consolari.

L’Ufficio consolare invia a tutti gli elettori un plico contenente il certificato elettorale con tagliando staccabile, la scheda o le schede elettorali con una busta piccola in cui inserirle, una busta grande preaffrancata recante l’indirizzo dell’Ufficio consolare stesso, le eventuali liste dei candidati, il testo della Legge 459/2001 ed un foglio esplicativo sulle modalità di voto.

Gli elettori che, a quattordici giorni dalla data delle consultazioni, non abbiano ricevuto il plico elettorale possono farne richiesta presentandosi di persona al proprio Ufficio consolare verificando la propria situazione anagrafico/elettorale.

Entro undici giorni prima delle elezioni i cittadini cancellati per irreperibilità o omessi per varie ragioni dalle liste elettorali (ma che abbiano già provveduto a regolarizzare la loro iscrizione all’AIRE) possono chiedere l’ammissione al voto presentandosi all’Ufficio consolare.

L’Ufficio dopo aver acquisito dai Comuni italiani di origine le attestazioni previste dalla legge, provvederà a consegnare il plico elettorale.

L’elettore deve spedire la busta affrancata, in cui sono stati introdotti il tagliando staccato dal certificato elettorale e la busta bianca sigillata e senza segni di riconoscimento contenente la scheda o le schede votate, all’Ufficio consolare al più presto e comunque in modo tale che pervenga entro le ore 16 locali del giovedì antecedente la data delle consultazioni.

L’Ufficio consolare provvede al rapido invio delle schede in Italia, in modo che lo spoglio possa essere effettuato congiuntamente a quello delle schede votate in territorio nazionale.

Le Rappresentanze diplomatiche concludono intese con i Governi degli Stati ove risiedono cittadini italiani, per garantire che il voto per corrispondenza venga esercitato in condizioni di uguaglianza, libertà e segretezza e che nessun pregiudizio possa derivarne per il posto di lavoro e per i diritti degli elettori.

I cittadini italiani residenti nei Paesi con cui non sia stato possibile concludere tali intese potranno votare esclusivamente facendo rientro in Italia.

Il Comune di iscrizione elettorale invia agli elettori residenti in tali Paesi una cartolina avviso che reca l’indicazione della data della votazione e che consente di usufruire delle agevolazioni di viaggio (rimborso del 75% delle spese di viaggio).

Per ottenere il rimborso l’elettore dovrà presentare apposita domanda al proprio Ufficio consolare, corredata della tessera elettorale con il timbro del seggio, del biglietto di viaggio, carte d’imbarco.

In occasione di Elezioni Politiche e di Referendum i cittadini italiani residenti all’estero non hanno l’obbligo di votare per corrispondenza.

La Legge 459/2001 prevede infatti che l’elettore possa optare per l’esercizio del diritto di voto in Italia, rientrando sul territorio nazionale.

L’elettore che intenda rientrare in Italia per votare dovrà darne comunicazione scritta al proprio Ufficio consolare entro il 31 dicembre dell’anno precedente la scadenza naturale delle legislatura.

In caso di scioglimento anticipato delle Camere o dell’indizione di Referendum Popolari, l’elettore può esercitare l’opzione per il voto in Italia entro il decimo giorno successivo alla indizione delle votazioni.

L’opzione è valida per una singola consultazione elettorale o referendaria.

Il modulo per esercitare l’opzione è scaricabile dal sito www.esteri.it o comunque reperibile presso i Consolati.

Anche a questi elettori il Comune di iscrizione elettorale invia una cartolina avviso che reca l’indicazione della data della votazione e che consente di usufruire delle agevolazioni di viaggio (non sono previsti rimborsi sulle spese di viaggio, ma solo agevolazioni tariffarie sul territorio italiano).

E’ assolutamente vietato votare sia per corrispondenza che presso il seggio elettorale del Comune italiano di ultima iscrizione.

E’ vietato votare più volte per corrispondenza.

Il voto è personale e segreto ed è fatto divieto di votare più volte e inoltrare schede per conto di altre persone.

Chiunque violi le disposizioni in materia elettorale sarà punito a norma di legge.

Elezione dei rappresentanti al Parlamento Europeo:

Elettori residenti nei paesi dell’Unione Europea:

I cittadini italiani residenti in uno dei Paesi dell’Unione possono:

  • Votare per l’elezione dei rappresentanti d’Italia al Parlamento Europeo nelle sezioni elettorali appositamente istituite presso i consolati nel territorio dei Paesi di residenza.
    A tal fine detti elettori devono essere compresi negli elenchi ministeriali degli elettori residenti all’estero.
    Possono avvalersi della stessa facoltà anche gli elettori non iscritti nell’elenco di cui sopra che si trovino nei Paesi membri dell’Unione per motivi di lavoro o di studio, nonché i familiari con essi conviventi, formulando apposita domanda al consolato di riferimento.
    Gli elettori che esercitano il diritto di voto presso i consolati scelgono i rappresentanti al Parlamento Europeo tra i candidati italiani.
    L’elettore riceve a casa da parte del Ministero dell’Interno italiano il certificato elettorale, con l’indicazione del seggio presso il quale votare, della data e dell’orario delle votazioni.
    Potrà quindi votare presso il seggio istituito dall’ufficio consolare del proprio paese di residenza.
    Se l’elettore non riceve il certificato elettorale, potrà contattare l’ufficio consolare competente per verificare la sua posizione elettorale ai fini dell’esercizio del voto e richiedere il certificato sostitutivo.
  • Chiedere di essere iscritti nelle liste elettorali nel Paese di residenza in attuazione della Direttiva Comunitaria 93/109 del 06/12/1993, in tal caso votano per i rappresentanti del Parlamento Europeo tra i candidati cittadini del Paese di residenza.
    Gli elettori interessati dovranno assumere informazioni presso le locali autorità.
  • Rimpatriare ed esercitare il diritto di voto nel territorio nazionale.
    A tal fine devono formulare domanda al Sindaco del Comune nelle cui liste elettorali sono iscritti.

E’ vietato il doppio voto: se si vota a favore di un candidato italiano non potrà esprimersi il voto anche per il candidato locale.

Elettori residenti nei Paesi al di fuori dell’Unione Europea:

  • L’elettore deve rimpatriare per recarsi a votare nel Comune di iscrizione elettorale.
    Il Comune di iscrizione elettorale invia agli elettori residenti nei Paesi che non sono membri dell’Unione Europea una cartolina avviso che reca l’indicazione della data della votazione e che consente di usufruire delle agevolazioni di viaggio.