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REVISIONE DELLE LISTE ELETTORALI

La tenuta delle liste elettorali dei cittadini aventi diritto al voto (il cd. corpo elettorale) è disciplinata dal decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223.

LE LISTE ELETTORALI
L’iscrizione nelle liste elettorali, pur costituendo un titolo legale, non ha alcuna efficacia costitutiva per l’esercizio del diritto di voto, ma semplicemente un’efficacia dichiarativa. Infatti, l’esercizio di un diritto costituzionalmente garantito non può essere condizionato o subordinato ad alcuna formalità amministrativa.
le liste elettorali, di ciascun Comune, si distinguono in generali (che comprendono tutto il corpo elettorale) e sezionali (che comprendono solo gli elettori assegnati a ciascuna sezione in cui è ripartito il territorio del Comune); liste aggiunte (Trentino Alto Adige, Valle d’Aosta, Parlamento Europeo, Unione Europea). L’iscrizione o la cancellazione dalle liste avviene d’ufficio al verificarsi delle condizioni previste dalla normativa:
• compimento del 18mo anno di età
• emigrazione o immigrazione da altro Comune
• perdita o riacquisto della capacità elettorale, ecc.

Liste Elettorali Generali

Liste Elettorali Sezionali

Liste Elettorali Aggiunte